Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture

L'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 dispone la programmazione triennale dei lavori quando questi superino i 150.000 €uro e la programmazione triennale di acquisti di beni e servizi quando questi superino i 140.000 €uro. L 'Ente non effettua lavori nè opera affidamenti per importi superiori a quelli sopra indicati e pertanto non è soggetto all'obbligo di adozione dei programmi triennali di cui all'art. 37 sopra citato.

Contenuto inserito il 17-07-2023 aggiornato al 17-07-2023
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