Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
STATUTO
PARTE II
Automobile Club Costituzione e scopi
ART. 51
Il Consiglio Direttivo dell’A.C. è composto da un numero di membri non superiore a 9 che viene determinato dal Consiglio Direttivo uscente.
L’Assemblea procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, che durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. È applicabile il terzo e quarto comma dell’art. 49.
Possono essere eletti a componenti del Consiglio Direttivo i Soci dello stesso A.C. che siano cittadini italiani, che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano un’anzianità di associazione all’A.C.I. di almeno 1 anno alla data della delibera di indizione delle votazioni. Valgono le condizioni di ineleggibilità di cui all’art. 6.
Ogni socio ha diritto ad indicare nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere, traendoli anche da liste diverse.
I soci complessivamente appartenenti alle tipologie speciali di cui all’art. 39, comma 5, ove, alla data dell’indizione delle elezioni, raggiungano la percentuale minima di rappresentatività stabilita dall’Assemblea dell’A.C.I., hanno diritto ad eleggere un solo rappresentante nel Consiglio Direttivo dell’A.C., scegliendolo tra gli appartenenti alle medesime tipologie speciali.
Qualora detta percentuale sia inferiore al minimo stabilito, i soci appartenenti alle tipologie speciali esprimono comunque il proprio voto alla stregua dei soci ordinari.
Le modalità di elezione del rappresentante delle tipologie speciali sono definite con regolamento approvato ai sensi dell’art. 62.
Nelle more dell’approvazione da parte di ciascun A.C. di tale regolamento, le modalità stesse sono stabilite dal Comitato Esecutivo dell’A.C.I. e recepite, con propria deliberazione, dal Consiglio Direttivo dell’A.C..
Qualora si verifichino vacanze, comunque determinatesi, tra i membri del Consiglio Direttivo, questo, ove ritenga compromessa la propria funzionalità e sia validamente costituito, può provvedere al reintegro dei membri mancanti attraverso cooptazione di membri scelti tra i Soci, da sottoporre a ratifica da parte dell’Assemblea in occasione della prima riunione utile.
La mancata ratifica non incide sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.
In caso di mancata ratifica, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea per l’elezione del membro o dei membri mancanti.
I nuovi membri durano in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso e possono essere riconfermati.
Con regolamento approvato ai sensi dell’art. 62 sono disciplinate le modalità di presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati per l’elezione del Consiglio Direttivo e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali.
La carica di consigliere è incompatibile con quella di componente di ogni altro Consiglio Direttivo o di Collegio dei Revisori dei Conti degli A.C.
ART. 52
Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti un Presidente ed un Vice Presidente o, tenuto conto del numero dei soci, due Vice Presidenti. L’incarico di Vice Presidente non comporta compensi aggiuntivi oltre a quelli previsti per la carica di componente del Consiglio Direttivo. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono esercitate dal Direttore dell’A.C.. In caso di motivato impedimento del Direttore le funzioni di Segretario sono assolte dal Direttore Regionale competente o da un funzionario da questi delegato.
ART. 53
Il Consiglio Direttivo è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell’Assemblea medesima, nonché su quelle ad esso demandate dal regolamento di organizzazione dell’A.C., dal regolamento interno della Federazione e dalle altre disposizioni organizzative interne.
In particolare il Consiglio Direttivo:
a) predispone regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi dell’A.C.;
b) nomina i componenti le Commissioni permanenti istituite con deliberazioni dell’Assemblea e istituisce tutte le altre Commissioni permanenti ritenute utili per l’attuazione delle finalità dell’Ente. Della istituzione viene data comunicazione
Amministrazione vigilante con indicazione delle eventuali indennità attribuite ai componenti;
c) delibera circa l’indirizzo, lo svolgimento e l’estensione dell’attività dell’A.C., nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea;
d) definisce i criteri generali di organizzazione dell’Ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, approva l’ordinamento dei servizi, la consistenza e le eventuali variazioni della dotazione organica dell’A.C. e determina il numero degli Uffici dirigenziali. Le conseguenti deliberazioni sono immediatamente esecutive;
e) delibera sui provvedimenti di assunzione e di licenziamento del personale stesso;
f) formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell’Assemblea dei soci;
g) approva il budget annuale;
h) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all’Assemblea dei soci;
i) adotta, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli Enti Pubblici non economici, regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici, da sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
l) adotta i regolamenti di cui agli articoli 59 e 62;
m) delibera, ove ricorrano particolari e motivate esigenze da segnalarsi nella relazione sulla gestione, la proroga al 30 giugno del termine di approvazione del bilancio d’esercizio.
In caso di mancata approvazione del budget annuale da parte del Consiglio Direttivo o di mancata sottoposizione all’Assemblea dei soci del bilancio di esercizio entro i termini previsti, non dovute a cause di forza maggiore, il Comitato Esecutivo dell’A.C.I. dispone la nomina di un Commissario ad acta per gli occorrenti adempimenti.
La mancata approvazione del bilancio di esercizio da parte dell’Assemblea dei soci dell’AC viene valutata dal Consiglio Generale dell’ACI, anche ai fini di cui all’art.65, tenendo comunque conto della complessiva situazione dell’Automobile Club e delle motivazioni addotte con la delibera di mancata approvazione.
ART. 54
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.
Per la validità dell’adunanza del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio decide con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in videoconferenza o audioconferenza con le modalità di cui all’art. 16, previa indicazione nell’avviso di convocazione.