Tasse automobilistiche
Tutto ciò che bisogna sapere sul "bollo" della propria auto
Per i veicoli nuovi di fabbrica:
A partire dai veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2004, in Piemonte, il termine per effettuare il primo pagamento è fissato nel mese successivo a quello di immatricolazione.
Esempio: se l'immatricolazione è avvenuta il 2 febbraio 2021, il pagamento dovrà essere effettuato nel mese di marzo 2021.
La data di immatricolazione si rileva dalla carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio di via rilasciato dagli uffici della ex Motorizzazione Civile.
Per i veicoli già circolanti:
La tassa automobilistica deve essere pagata nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa automobilistica pagata. In entrambi i casi, se l'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento coincide con un giorno festivo, il termine ultimo slitta al primo giorno feriale successivo.
Presso la sede ACI di Piazzale San Gabriele di Gorizia 210 o in una qualsiasi delegazione ACI di Torino e provincia.
Il pagamento avviene tramite collegamento telematico diretto con l'archivio della Regione Piemonte.
E' opportuno al momento del pagamento esibire la carta di circolazione ed il codice fiscale (o partita IVA) per una più precisa registrazione dei dati.
Per informazioni particolari si consiglia di consultare il proprio ufficio ACI di riferimento.
Esiste un servizio che ti ricorderà la scadenza del pagamento della tassa automobilistica o di qualsiasi altro documento o di qualsiasi scadenza relativa all'automobile e personale.
Utilizza la sezione "Area riservata"; dopo la registrazione dei dati una e-mail ti avviserà dell'approssimarsi delle scadenze, evitandoti fastidiose dimenticanze.
Ci sono dei criteri per calcolare l'imposta di bollo.
- Dal 1° gennaio 1998: le tasse devono essere corrisposte sulla base della potenza effettiva e non più in relazione ai cavalli fiscali.
- Più esattamente: per autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, autobus, autoveicoli ad uso speciale e motociclila tassa automobilistica deve essere versata in base alla potenza effettiva del veicolo espressa in kilowatt. Questo dato si trova sulla facciata in alto a destra della carta di circolazione all’interno del riquadro “MOTORE” a fianco della scritta “pot. max Kw”.
- Attenzione: il numero relativo ai Kw può contenere una virgola: in tal caso non si devono considerare le cifre decimali (esempio: se il numero dei Kw è 47,80 l’importo va corrisposto per 47 Kw).
- Inoltre dal 1° gennaio 2007: per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo e per i motocicli, la Tassa è differenziata in base alle normative comunitarie sulle emissioni inquinanti.
- In generale: per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo sui quali viene installato il sistema di doppia alimentazione (benzina e metano oppure benzina e GPL) non si applicano le nuove tariffe ma restano applicabili le tariffe già in vigore nel 2006, pari a € 2,58 a KW.
- Tariffe generali per pagamenti successivi al 01/01/2019 (pdf, 84 Kb)
L'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche (c.d. superbollo)
Per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose:
- A partire dall’anno 2011 è dovuta una addizionale erariale sulla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari ad € 10 per ogni Kw di potenza del veicolo superiore a Kw 225.
- Per il 2012 l’addizionale erariale sulla tassa automobilistica è invece di € 20 per ogni Kw di potenza superiore ai 185 kw.
- Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito dell’Agenzia delle entrate.
Tariffe per autocarri con peso complessivo inferiore a 12 tonnellate:
- la tassa automobilistica deve essere versata in base alla portata.
Tariffe per autocarri di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate
la tassa automobilistica deve essere versata in base:
- al peso complessivo;
- al numero degli assi;
- al tipo di sospensione dell’asse motore; se questo è di tipo idropneumatico o equivalente (dato indicato sulla carta di circolazione) l’importo di competenza deve essere ridotto del 20%.
- a queste tariffe va aggiunta una tassa commisurata alla massa rimorchiabile del veicolo, qualora esso sia idoneo al traino. Questa tassa è in vigore dal 2001 in sostituzione di quella sui rimorchi, che è stata abolita. I rimorchi, quindi, non sono più soggetti al bollo.
Tassa di circolazione per i ciclomotori:
- per i ciclomotori fino a 50 cc la tassa è dovuta solo al momento della immisione in circolazione. L’importo annuale della tassa è per il Piemonte di € 20,00
Tassa di circolazione per i quadricicli leggeri:
- ai quadricicli leggeri (cioè le microvetture con velocità massima non superiore a 45m/h, cilindrata non superiore a 50 cc e massa a vuoto inferiore a 350 kg) si adottano, ai fini del bollo, le stesse regole valide per i ciclomotori; solo a tali quadricicli si applica la tariffa di euro 50,00.
Per i veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, presentino:
- codice di carrozzeria F0 (Effe zero) con quattro o più posti;
- un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in kw, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, maggiore o uguale a 180, secondo la formula di seguito indicata, la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori (kw).
Pt (kW)
I= ————- >= 180
Mc-T(t)
Le auto ultratrentennali
Sono esenti dalla tassa di proprietà i veicoli (autovetture e motoveicoli) immatricolati da almeno trent’anni senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti . Il beneficio spetta automaticamente, senza che sia necessario presentare una domanda apposita. Per verificare se si ha diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione risultante dal “libretto” di circolazione. Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti alpagamento di una tassa annuale dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore).Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche ed avrà scadenza in Dicembre. Questo regime agevolato non si applica ai veicoli “ad uso professionale”. Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola guida.
La tassa annuale è pari a € 30,00 per il Piemonte
Targhe prova, rimorchi speciali e massa rimorchiabile
L’importo per le targhe di prova e per i rimorchi speciali è specificato nella tabella della Regione Piemonte.
La circolare del Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2004, n. 3/BLI, in materia di “targhe prova”, ricorda che la validità del pagamento decorre dal mese di rilascio della targa fino al 31 dicembre in caso di rilascio e dal 1° gennaio fino al 31 dicembre in caso di rinnovo. Il pagamento della tassa deve avvenire contestualmente al alla consegna della targa (rilascio) ovvero alla sua richiesta (rinnovo).
N.B. Sono state definitivamente abolite, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le tasse sugli autoscafi, che erano dovute fino al 2000 in caso di uso pubblico o trasporto merci.
Tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile e tasse automobilistiche per trattori stradali
A decorrere dal 1° gennaio 2004, come previsto dall’art. 6 legge regionale 23/2003, gli importi relativi alle tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile e tasse automobilistiche per trattori stradali sono i seguenti:
- per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate e fino a 17,99 tonnellate € 258,00;
- per autoveicoli di massa complessiva pari o superiore a 18 tonnellate € 568,00;
- per trattori stradali a 2 assi € 568,00;
- per trattori stradali a 3 assi € 801,00.
Si ricorda che, per gli autocarri e complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12t, rimane in vigore la facoltà del pagamento con periodicità quadrimestrale (cfr. art. 4, co. 1, L. Reg. 9/2004) maggiorato del 3% della tassa dovuta.
Per gli anni 2001, 2002 e 2003 e’ data facolta’, a tutti coloro che pur avendo l’annotazione della massa rimorchiabile sulla carta di circolazione erano oggettivamente nell’impossibilita’ di trainare oppure che si sono avvalsi della facolta’ di richiedere l’annotazione come da circolare del Ministero delle Finanze n. 12 del 31 gennaio 2001 (Esenzione dal pagamento del tributo aggiuntivo per le automotrici la cui carta di circolazione rechi un’annotazione di inibizione al traino per motivi tecnici, ovvero amministrativi), di produrre autocertificazione o documentazione a comprova del fatto che la maggiorazione della tassa per la rimorchiabilita’ non era dovuta. Non è comunque ammesso il rimborso a favore di chi abbia eseguito il pagamento della maggiorazione.